Art. 2.

      1. All'articolo 483 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se le false attestazioni in atti dello stato civile sono prodotte dallo straniero in relazione alla propria condizione in patria o a quella del familiare relativamente al quale è resa l'attestazione, la reclusione non può essere inferiore a un anno e sono sempre nulli gli atti prodotti sulla base delle false attestazioni».